IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento  di  attuazione degli articoli 2 e 4
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione
dei  termini  di  completamento  e  dei responsabili dei procedimenti
imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e
periferica dell'interno;
  Visto  il  proprio decreto 19 ottobre 1996, n. 702, con il quale e'
stato  integrato  e modificato il suddetto regolamento, in esito alla
prima  verifica biennale dello stato di attuazione delle disposizioni
in  esso  contenute, prevista dall'articolo 12, comma 2, dello stesso
decreto ministeriale 2 febbraio 1992, n. 284;
  Ravvisata   la  necessita'  di  provvedere  all'individuazione  dei
termini   di  ulteriori  procedimenti  amministrativi  imputati  alla
competenza  degli  organi  centrali e periferici dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' alle occorrenti modifiche alle tabelle A e B di
cui  all'articolo  4,  comma  1,  del decreto ministeriale 19 ottobre
1996, n. 702;
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrale sostituzione
delle  tabelle  A  e  B,  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
ministeriale  2  febbraio  1993,  n. 284, come sostituite dal decreto
ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000, n.
36/2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. M/2107/A del 17 aprile 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Le  tabelle  A  e B allegate al decreto ministeriale 2 febbraio
1993,  n.  284,  come  sostituite dal decreto ministeriale 19 ottobre
1996,  n.  702,  sono  sostituite  dalle  tabelle  A  e B allegate al
presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2 e 4 della
          legge  n.  241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              "Art.     2. - 1. Ove    il    procedimento    consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' da iniziativa di parte.
              3. Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le  determinazioni  adottate  ai  sensi del comma 2,
          sono  rese  pubbliche  secondo  quanto previsto dai singoli
          ordinamenti".
              "Art.  4. - 1. Ove  non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2. Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  ministeriale  2 febbraio  1993, n. 284,
          reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  riguardanti  i termini di
          completamento  ed  i responsabili dei procedimenti imputati
          alla competenza degli organi della Amministrazione centrale
          e periferica dell'interno".
              -  Il  decreto  ministeriale  19 ottobre  1996, n. 702,
          reca:   "Regolamento   di   integrazione   e  modifica  del
          regolamento  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
          7 agosto  1990,  n.  241, adottato con decreto ministeriale
          2 febbraio 1993, n. 284".
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.